Diagnosi energetiche

Dlgs 102/14

Il Dlgs 102/14 (qui il link) che sancisce l’obbligo dei termoregolazione e contabilizzazione del calore ha recepito la Direttiva Europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica, stabilendo l’obbligo per edifici con impianto centralizzato di misurare l’effettivo consumo energetico per ciascuna unità immobiliare entro il 31/12/16 ed ha contestualmente previsto la ripartizione delle spese in conformità alla norma UNI 10200. 

La norma prevede che per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di contabilizzazione, la suddivisione possa essere ancora determinata in base ai soli millesimi di proprietà. 

Decreto 141/16

Il decreto 141 del 2016 integra e modifica la norma 102 del 2014 in particolare precisa che qualora i fabbisogni termici per metro quadro tra le diverse unità abbiano differenze superiori al 50% il condominio ha facoltà di scegliere se ripartire la spesa utilizzando la norma UNI 10200 oppure un riparto in percentuale che attribuisca almeno il 70% ai consumi volontari e la restante quota percentuale ripartita secondo una modalità diversa: a titolo esemplificativo vengono citate suddivisioni determinate in base o ai millesimi di proprietà, o ai metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.

Deroga dall’installazione di un sistema di contabilizzazione per impossibilità tecnica

Uno dei casi più ricorrenti di impossibilità tecnica (con deroga all’obbligo di installazione) è costituito dai pannelli radianti annegati nella soletta del pavimento. In questa fattispecie impiantistica, infatti, poichè il pannello serve per una percentuale anche l’appartamento posto sotto, non è possibile scegliere la quantità di calore prelevato in quanto tale operazione andrebbe ad incidere sul riscaldamento dell’appartamento confinante.

Deroga dall’installazione di un sistema di contabilizzazione per non convenienza economica - la norma UNI EN 15459

Oltre ai casi di «impossibilità tecnica» di installazione viene introdotto anche il caso di «inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali», purché queste condizioni siano illustrate in una specifica relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato. Secondo la norma, il criterio da adottare per stabilire l’inefficienza è quello di seguire le indicazioni della Uni En 15459. Tale norma distingue tra due metodologie di calcolo: costo globale (global cost) e rendita finanziaria (annuity cost); il Regolamento indica di seguire la metodologia del costo globale.

Il costo globale dell’edificio è valutato in termini di valore attuale netto (abbreviato in VAN). Il VAN è una metodologia molto diffusa per la valutazione finanziaria di progetti a medio/lungo termine tramite cui si definisce il valore attuale di una serie attesa di flussi di cassa, non solo sommandoli contabilmente, ma attualizzandoli sulla base del tasso di rendimento (o tasso di attualizzazione). Questo meccanismo permette, quindi, un confronto con un investimento nel mercato finanziario con pari rischio: difatti, attualizzando i flussi di cassa si tiene conto delle mancate entrate derivanti dall'uso alternativo delle risorse.

In collaborazione con un termotecnico ho eseguito diagnosi energetiche di fabbricati in condominio negli anni 2016/2018.